La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dichiarando illegittima la disposizione nella parte che dispone ( articolo 10-bis, primo comma lettera e) l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio da parte del noleggio con conducente. Spiegando che quest’obbligo comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa. Inoltre, secondo la Corte l’obbligo è sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici. Doisponibile dall'articolo il testo della sentenza