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Decreto Milleproroghe: la Commissione lavoro della Camera si schiera a favore dell’estensione dell’esonero dalla tassa di licenziamento su cambio appalti

Decreto Milleproroghe: la Commissione lavoro della Camera si schiera a favore dell’estensione dell’esonero dalla  tassa di licenziamento su cambio appalti Nella seduta di mercoledì 20 gennaio, la Commissione Lavoro della Camera  si è espressa con parere favorevole all'astensione, al triennio 2016-2018, dell'esonero dalla tassa di licenziamento cambio appalti.

Categorie: Servizi, manutenzioni e costruzioni Tags: cooperative,   crisi,   servizi,   facility,   licenziamento,   tassa,   decreto mille proroghe,   cambio appalti,   camera,   commissione lavoro,   lavori parlamentari

La XI Commissione,







   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3513, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;







   rilevato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del decreto-legge recano disposizioni volte a prorogare termini previsti dalla legislazione vigente al fine di consentire l'utilizzo, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni da effettuare nell'esercizio finanziario in corso, delle risorse destinate ad assunzioni riferite ad anni precedenti e non utilizzate entro i tempi previsti;







   osservato che il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dipendente dalle città metropolitane e dalle province e che tale proroga è motivata dalla necessità di non interrompere il percorso di valorizzazione professionale di questo personale e di non creare disparità di trattamento con i restanti lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche, che hanno beneficiato della proroga di cui all'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014;







   considerato che l'articolo 1, comma 10, mediante la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno dell'indicatore dei tempi medi di pagamento, consente alla Regione Calabria di procedere, a valere sulle proprie risorse di bilancio, alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato già in essere con i comuni della regione a valere su finanziamenti regionali;







   rilevata l'opportunità, anche alla luce delle limitazioni al
turn over
recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, di prorogare l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;







   osservato che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, è venuta meno l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che hanno escluso, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, sia per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, sia nel caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;








   rilevata l'opportunità di prorogare per un triennio tale esonero, in considerazione della circostanza che, nei casi di Pag. 105
cambio di appalto, l'assunzione in attuazione di clausole sociali esclude l'erogazione della NASpI e dell'esigenza di tenere conto delle peculiarità del settore dell'edilizia, strutturalmente caratterizzato dalla ciclicità delle attività produttive;







   considerata l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali,







   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:







   si provveda, anche alla luce delle limitazioni al turn over recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, a prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limita al 31 dicembre 2016;

  e con le seguenti osservazioni:







   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere al triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
;







   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

 

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