La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3513,
di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
rilevato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del decreto-legge recano
disposizioni volte a prorogare termini previsti dalla legislazione vigente al
fine di consentire l'utilizzo, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni da effettuare nell'esercizio finanziario in corso,
delle risorse destinate ad assunzioni riferite ad anni precedenti e non
utilizzate entro i tempi previsti;
osservato che il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede la proroga dei
contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale
dipendente dalle città metropolitane e dalle province e che tale proroga è
motivata dalla necessità di non interrompere il percorso di valorizzazione
professionale di questo personale e di non creare disparità di trattamento con
i restanti lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche, che hanno
beneficiato della proroga di cui all'articolo 1, comma 426, della legge n. 190
del 2014;
considerato che l'articolo 1, comma 10, mediante la disapplicazione della
sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per
l'anno 2015, del patto di stabilità interno dell'indicatore dei tempi medi di
pagamento, consente alla Regione Calabria di procedere, a valere sulle proprie
risorse di bilancio, alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato già in
essere con i comuni della regione a valere su finanziamenti regionali;
rilevata l'opportunità, anche alla luce delle limitazioni al turn over
recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, di prorogare l'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni;
osservato che, a decorrere dal 1o
gennaio 2016, è venuta meno l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2,
comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che hanno escluso, per il periodo
2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo
articolo 2, sia per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in
attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che
garantiscano la continuità occupazionale, sia nel caso di interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
rilevata l'opportunità di prorogare per un triennio tale esonero, in
considerazione della circostanza che, nei casi di Pag. 105cambio
di appalto, l'assunzione in attuazione di clausole sociali esclude l'erogazione
della NASpI e dell'esigenza di tenere conto delle peculiarità del settore
dell'edilizia, strutturalmente caratterizzato dalla ciclicità delle attività
produttive;
considerata l'opportunità di prorogare l'efficacia della disciplina
transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine
di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova
prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo stabilite in
via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del
2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si provveda, anche alla luce delle limitazioni al turn over
recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, a prorogare fino al 31
dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125
del 2013, limita al 31 dicembre 2016;
e con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito
l'opportunità di estendere al triennio 2016-2018 l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che
escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto
nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso
altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella
contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel
caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore
delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare l'efficacia
della disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività
stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione
della nuova prestazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo
stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo
e degli stabilimenti termali.